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Allegato VIII AI Act

Informazioni da presentare all'atto della registrazione di sistemi di IA ad alto rischio in conformità dell'articolo 49

Official text

Informazioni da presentare all'atto della registrazione di sistemi di IA ad alto rischio in conformità dell'articolo 49 Sezione A - Informazioni che i fornitori di sistemi di IA ad alto rischio devono presentare in conformità dell'articolo 49, paragrafo 1 Le seguenti informazioni devono essere fornite e successivamente aggiornate in relazione ai sistemi di IA ad alto rischio che devono essere registrati a norma dell'articolo 49, paragrafo 1:

1. il nome, l'indirizzo e i dati di contatto del fornitore;

2. se le informazioni sono trasmesse da un'altra persona per conto del fornitore: il nome, l'indirizzo e i dati di contatto di tale persona;

3. il nome, l'indirizzo e i dati di contatto del rappresentante autorizzato, ove applicabile;

4. la denominazione commerciale del sistema di IA e qualsiasi ulteriore riferimento inequivocabile che ne consenta l'identificazione e la tracciabilità;

5. la descrizione della finalità prevista del sistema di IA e dei componenti e delle funzioni supportati da tale sistema di IA;

6. una descrizione di base concisa delle informazioni utilizzate dal sistema (dati, input) e della sua logica operativa;

7. lo status del sistema di IA (sul mercato, o in servizio; non più immesso sul mercato/in servizio, richiamato);

8. il tipo, il numero e la data di scadenza del certificato rilasciato dall'organismo notificato e il nome o il numero di identificazione di tale organismo notificato, ove applicabile;

9. una copia scannerizzata del certificato di cui al punto 8, ove applicabile;

10. eventuali Stati membri dell'Unione in cui il sistema di IA è stato immesso sul mercato, messo in servizio o reso disponibile;

11. una copia della dichiarazione di conformità UE di cui all'articolo 47;

12. le istruzioni per l'uso in formato elettronico; questa informazione non deve essere fornita per i sistemi di IA ad alto rischio nei settori delle attività di contrasto o della migrazione, dell'asilo e della gestione del controllo delle frontiere di cui all'allegato III, punti 1, 6 e 7;

13. un indirizzo internet per ulteriori informazioni (facoltativo).

Sezione B - Informazioni che i fornitori di sistemi di IA ad alto rischio devono presentare in conformità dell'articolo 49, paragrafo 2 Le seguenti informazioni devono essere fornite e successivamente aggiornate in relazione ai sistemi di IA che devono essere registrati a norma dell'articolo 49, paragrafo 2:

1. il nome, l'indirizzo e i dati di contatto del fornitore;

2. se le informazioni sono trasmesse da un'altra persona per conto del fornitore: il nome, l'indirizzo e i dati di contatto di tale persona;

3. il nome, l'indirizzo e i dati di contatto del rappresentante autorizzato, ove applicabile;

4. la denominazione commerciale del sistema di IA e qualsiasi ulteriore riferimento inequivocabile che ne consenta l'identificazione e la tracciabilità;

5. la descrizione della finalità prevista del sistema di IA;

6. la o le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, sulla base delle quali il sistema di IA non è ritenuto ad alto rischio;

7. una breve sintesi dei motivi per i quali il sistema di IA non è ritenuto ad alto rischio in applicazione della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3;

8. lo status del sistema di IA (sul mercato, o in servizio; non più immesso sul mercato/in servizio, richiamato);

9. eventuali Stati membri dell'Unione in cui il sistema di IA è stato immesso sul mercato, messo in servizio o reso disponibile.

Sezione C - Informazioni che i deployer di sistemi di IA ad alto rischio devono presentare in conformità dell'articolo 49, paragrafo 3 Le seguenti informazioni devono essere fornite e successivamente aggiornate in relazione ai sistemi di IA ad alto rischio che devono essere registrati a norma dell'articolo 49:

Source: EUR-Lex, Regulation (EU) 2024/1689 — text reproduced verbatim.

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Frequently asked questions

What must be registered according to Annex VIII?

Annex VIII contains three sections with registration information: Section A for providers of high-risk AI (Article 49(1)), Section B for providers claiming their AI is not high-risk (Article 49(2)), and Section C for deployers (Article 49(3)).

What data must a provider register in the EU database?

Section A requires 13 data points, including: provider name and address, AI system trade name, description of intended purpose, operating logic, status (on market/withdrawn), certificate details, EU declaration of conformity, and instructions for use.

What must a deployer register?

Section C requires 5 data points: (1) deployer name and address, (2) contact person, (3) URL of the provider's registration, (4) summary of fundamental rights impact assessment (Article 27), and (5) summary of DPIA where applicable.

Do I need to make instructions for use public at registration?

Yes, point 12 of Section A requires electronic instructions for use. Exception: for high-risk AI in law enforcement, migration and border control (Annex III, points 1, 6 and 7) these do not need to be provided.

What if I claim my AI system is not high-risk?

Then you register under Section B with 9 data points, including the condition(s) under Article 6(3) and a short summary of why the system is considered not high-risk.

Is registration a one-time event or must it be maintained?

The information must be kept up to date. Annex VIII explicitly states that information 'shall be provided and thereafter kept up to date' — you are obliged to update changes.

In which database is the information registered?

In the EU database for high-risk AI systems, as described in Article 71. This database is managed by the European Commission and is partly publicly accessible.

Do I also need to register a fundamental rights impact assessment?

Deployers must register a summary of their fundamental rights impact assessment (FRIA, Article 27) in the EU database, as required by Section C, point 4.